Il contratto transitorio è uno strumento flessibile che risponde a esigenze abitative temporanee. Durata da 1 a 18 mesi, canone concordato e requisiti specifici: ecco tutto quello che proprietari e inquilini devono sapere.

Non tutte le esigenze abitative sono uguali. C'è chi si trasferisce in una nuova città per un incarico lavorativo di sei mesi, chi deve lasciare temporaneamente la propria casa per lavori di ristrutturazione, chi affronta una separazione e ha bisogno di un alloggio per un periodo limitato. Per queste situazioni, il contratto di locazione ordinario — con la sua durata minima di quattro anni più quattro di rinnovo — risulta rigido e inadeguato.
Il contratto di locazione transitorio nasce esattamente per rispondere a queste esigenze. È uno strumento giuridico previsto dalla legge 431/1998 che consente di affittare un immobile per periodi brevi e definiti, con una flessibilità che il contratto standard non offre. Ma la sua apparente semplicità nasconde una serie di requisiti e vincoli che è indispensabile conoscere per evitare contestazioni e problemi legali.
Il contratto di locazione ad uso transitorio ha caratteristiche precise che lo distinguono dalle altre tipologie contrattuali:
Il punto più delicato — e più frainteso — del contratto transitorio riguarda proprio l'esigenza transitoria. Non basta scrivere nel contratto che le parti hanno esigenze temporanee: la legge richiede che queste esigenze siano reali, specifiche e verificabili.
Esempi di esigenze transitorie valide per il conduttore (inquilino):
Esempi di esigenze transitorie valide per il locatore (proprietario):
Se le esigenze transitorie indicate nel contratto risultano false o pretestuose, il contratto può essere impugnato dall'inquilino e convertito dal giudice in un contratto ordinario 4+4, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di durata e canone.
Per capire quando il transitorio è la scelta giusta, è utile confrontarlo con il contratto di locazione standard.
| Aspetto | Contratto 4+4 | Contratto Transitorio |
|---|---|---|
| Durata minima | 4 anni | 1 mese |
| Durata massima | 4+4 anni (8 totali) | 18 mesi |
| Rinnovo | Automatico alla scadenza | Nessun rinnovo automatico |
| Canone | Libero | Concordato (in Comuni ad alta tensione) |
| Disdetta proprietario | Solo per motivi specifici | Non necessaria (scadenza naturale) |
| Requisiti speciali | Nessuno | Esigenza transitoria documentata |
| Cedolare secca | Disponibile | Disponibile |
Il vantaggio principale del transitorio è evidente: la certezza della scadenza. Il proprietario sa con precisione quando rientrerà in possesso dell'immobile, senza dover attendere gli otto anni del 4+4 né affrontare le complessità di una disdetta motivata.
Nei Comuni definiti "ad alta tensione abitativa" dal CIPE — che includono tutte le grandi città e molti capoluoghi di provincia — il canone del contratto transitorio non è libero ma deve rientrare nei valori stabiliti dagli accordi territoriali stipulati tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.
Questi accordi definiscono, per ogni zona del Comune, un range di canone minimo e massimo al metro quadro, differenziato in base alle caratteristiche dell'immobile (stato di conservazione, dotazioni, piano, luminosità, pertinenze). Il canone concordato per i contratti transitori prevede generalmente una maggiorazione rispetto ai contratti a canone concordato standard 3+2, nell'ordine del 10-20%.
Nei Comuni non ad alta tensione abitativa, il canone è invece libero: le parti possono concordare l'importo che ritengono più equo senza vincoli tabulari.
Per il proprietario, il contratto transitorio a canone concordato offre vantaggi fiscali significativi che spesso compensano il canone leggermente inferiore rispetto a un contratto a mercato libero:
Per l'inquilino, in alcuni Comuni e per determinate fasce di reddito, sono previste detrazioni fiscali per i canoni di locazione di immobili a canone concordato.
La procedura è relativamente semplice ma richiede attenzione ad alcuni passaggi specifici:
Alla naturale scadenza del termine indicato nel contratto, il rapporto si estingue automaticamente. Non è necessaria alcuna comunicazione di disdetta: l'inquilino deve semplicemente riconsegnare l'immobile nelle condizioni in cui lo ha ricevuto, salvo il normale deterioramento d'uso.
Se alla scadenza l'inquilino non lascia l'immobile, il proprietario può agire con la procedura di sfratto per finita locazione, che è generalmente più rapida rispetto allo sfratto per morosità.
Un aspetto importante: se l'esigenza transitoria viene meno prima della scadenza naturale del contratto, l'inquilino può recedere con un preavviso di almeno un mese (o il termine diverso previsto dal contratto), senza penali. Se invece è il proprietario a non avere più l'esigenza transitoria indicata, questo non incide sulla durata del contratto, che resta quella pattuita.
Caso 1 — Il professionista in trasferta: Marco, ingegnere, riceve un incarico di 12 mesi a Napoli dalla sua azienda con sede a Milano. Un contratto transitorio di 12 mesi gli consente di avere un alloggio per tutta la durata dell'incarico senza vincolarsi oltre. L'esigenza transitoria è documentata dalla lettera di incarico dell'azienda.
Caso 2 — La ristrutturazione: Lucia deve ristrutturare il suo appartamento e i lavori dureranno circa 6 mesi. Affitta un bilocale nella stessa zona con un contratto transitorio di 7 mesi (un mese di margine). L'esigenza è documentata dal contratto con l'impresa edile e dalla SCIA depositata in Comune.
Caso 3 — Il proprietario che rientra dall'estero: Giuseppe lavora all'estero per un progetto di 18 mesi e vuole affittare il suo appartamento a Roma per non lasciarlo vuoto. Un contratto transitorio di 18 mesi gli garantisce la certezza di rientrare in possesso dell'immobile al termine del suo incarico estero.
Alcuni errori ricorrenti possono trasformare un contratto transitorio in una fonte di problemi:
Il contratto di locazione transitorio è uno strumento utile e flessibile, ma richiede attenzione nella preparazione e nella documentazione. Affidarsi a un professionista — un agente immobiliare o un consulente legale — per la redazione del contratto è la scelta più prudente per evitare contestazioni e tutelare gli interessi di entrambe le parti.
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